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L'analisi del rischio ex Reg. (CE) n. 178/2002

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, realizzando il concetto "dai campi alla tavola" già enunciato nel Libro Bianco del 2000; la libera circolazione di alimenti sicuri e sani, infatti, è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini nonché ai loro interessi sociali ed economici.

L'analisi del rischio è una delle priorità che il legislatore deve porsi al fine di tutelare l'interesse primario della salute umana e degli animali. Precisamente, l'analisi del rischio è quel "processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio" finalizzato ad introdurre una metodologia sistematica per definire provvedimenti (o altri interventi a tutela della salute) efficaci, proporzionati e mirati.
  1. La fase della valutazione del rischio è definita come "processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio". Un processo di carattere scientifico, quindi, svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente, basata sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili. Su tale base, l'Autorità deve decidere se sia necessario ricorrere all'adozione di misure preventive, ovvero misure opportune e necessarie per evitare che il rischio si concretizzi.
  2. La gestione del rischio è invece quel "processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo".
    I risultati che emergono dalla fase della valutazione del rischio e le opinioni dell'Autorità europea (EFSA) sono la base della corretta strategia di gestione del rischio. È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura sociale, economica, tradizionale, etica e ambientale. L'adozione di misure di gestione del rischio che prevedono una limitazione o restrizione alla libera circolazione delle merci dovranno in ogni caso essere conformi ai principi di non discriminazione e di proporzionalità.  
  3. Per comunicazione del rischio conclude il processo di analisi del rischio e s'intende "lo scambio interattivo nell'intero arco del processo di analisi del rischio di informazioni e pareri riguardo gli elementi di pericolo e i rischio, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, consumatori e imprese alimentari e del settore dei mangimi". 
 

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